venerdì 31 gennaio 2014

dal TAR del Lazio

 Il giorno 29 u.s. Il TAR del Lazio si è espresso sulla nostra istanza di sospensione cautelare dell'ord.119 art 5, ritenendo che non esista alcuna urgenza e che, successivamente, entreremo nel merito dell'ordinanza medesima andando a valutarne la legittimità. Con calma.

Formalmente la motivazione è la seguente: “appare condivisibile il principio, di cui è espressione la disposizione impugnata, per cui vanno ammessi a contributo soltanto gli edifici che, alla data del sisma del maggio 2012, avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali ovvero produttivi”.

Cioè? Quindi? Per cui?

Vabbè.

Portiamo comunque a casa un primo risultato positivo: nella propria memoria difensiva, l'Avvocatura di Stato (perchè il Commissario Errani, come emanazione del Governo, dall'Avvocatura era difeso) nel giustificare il provvedimento emesso, è dovuta entrare nello specifico delle motivazioni e dei casi concreti, introducendo il concetto di “utilizzabilità” del bene e distinguendo chiaramente i casi per edifici produttivi, abitativi e pertinenze dei medesimi.

E questo, dato che stavolta alcuni concetti non sono stati espressi “a chiacchiere” ma nero su bianco, permetterà comunque ai cittadini interessati di avere uno strumento di controllo in più.

Continuiamo a chiederci perchè sia stato necessario andare al TAR per costringere a spiegare chiaramente il contenuto di una ordinanza a quelli che hanno il compito di scriverla.


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