venerdì 3 maggio 2013

Estratto da D.L. Nr.43 del 26 aprile 2013 - Proroga emergenza sisma maggio 2012



Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO.
                               Art. 6


                 Proroga emergenza sisma maggio 2012

  1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo  11,  comma
13, del decreto legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  il  termine  di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20  e  29  maggio  2012,  di  cui  all'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
  2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con  i  provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19
novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n.  213,  e  successive  modificazioni,  utile   per   l'accesso   al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11,  e'
rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine,  fermi  i
requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia'  previsti  dai
commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge  n.  174
del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere  al
predetto finanziamento tutti i  soggetti  che  non  sono  riusciti  a
provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso  ai
finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi  previdenziali
e assistenziali, nonche' dei premi per  l'assicurazione  obbligatoria
dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:
  a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
  b) dei soggetti che, hanno gia'  utilmente  rispettato  il  termine
ultimo del 30 novembre 2012.
  4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a  3,
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012,
nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228.
  5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a.  e  l'Associazione  bancaria
italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, nonche'  all'articolo  1,  comma  367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni
di  cui  al  presente  articolo,  prevedendo  comunque  modalita'  di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei  limiti
di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge
n. 174 del 2012.

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