lunedì 15 ottobre 2012

contributo legislativo INCOSTITUZIONALITA' ORDINANZE Dr Benatti Luigi


contributo legislativo INCOSTITUZIONALITA' ORDINANZE

Dr Benatti Luigi
-1) INCOSTITUZIONALITA’ DELL'ARTICOLO 3 deLl'ORDINANZA N.29 DEL 28 AGOSTO 2012 DEL COMMISSARIO DELEGATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA RIGUARDANTE I CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E IL RIPRISTINO DI EDIFICI ED UNITA IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 E TEMPORANEAMENTE O PARZIALMENTE INAGIBILI

TALE ORDINANZA FA RIFERIMENTO LEGISLATIVO ALL'ART 5 L.24 FEBBRAIO 1992, N.225, COMMA 4 DEL ART 1 DEL DL 74/2012 CONVERTITO IN LEGGE N 122/2012

Non sussiste manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3 e 47 della costituzione italiana

Art. 3 della costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

art 47 della costituzione

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Non sussiste manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in particolare riguardo all'art 3 e 47 della Costituzione Italiana, riferita alla pari dignità di ogni cittadino italiano di fronte alle leggi italiane, per cui cittadini che siano nelle medesime condizioni hanno diritto ad un pari trattamento legislativo, in riferimento al suddetto art.3 dell'Ordinanza regionale riguardante la DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE in cui al comma 1 riporta la percentuale dell'80% del costo ammissibile e riconosciuto che si riporta testualmente : "Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, cosi come definiti dal punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 genn 2008 , è concesso un contributo pari all'80% del costo ammissibile e riconosciuto.
Comma 2 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo .
il costo dell'intervento cosi come risulta dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA , se non recuperabile e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 370 euro a metro quadro piu iva , se non recuperabile , per la superfice complessiva dell'unita immobiliare fino a 120 mq , per le superfici superiori a 120 mq e fino a 200 mq il costo convenzionale si riduce a 200 euro mq piu IVA, se non recuperabile, ed ulteriormente a 100 euro a mq piu IVA, se non recuperabile, per le superfici eccedenti i 200 mq, per superfice complessiva si intende la superfice utile dell'unita immobiliare , compresa la superfice delle pertinenze interne , piu la quota parte delle superfici comuni di spettanza . I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dellart.13 e vincolati ai sensi dell'art 136 del Dlgs n42/2004 e s.m. e int. nonche individuati ai sensi dell'art 9 della L.R. 24 marzo 2000 n.20 . Gli stessi costi sono aumentati del10% per gli edifici vincolati ai sensi dell'art.142 del DLgs n 42/2004””””
Dal testo dell’ordinanza si evince che il rimborso effettuato avverrà in base alla metratura dell’edificio: sono penalizzate le metrature piu ampie poiché il rimborso per metro quadro decrementa in modo scalare all’aumentare della metratura dell’immobile.
Confrontiamo tale provvedimento a scalare con , per esempio, la fiscalità che avviene sulle proprietà immobiliari quali l’IMU. In tal caso le ampie metrature, addirittura, sono penalizzate rispetto alle piccole a causa della differente rendita catastale, per cui non si può certo asserire che da un punto di vista fiscale ed amministrativo il possesso di ampie metrature porti al cittadino vantaggi che ora potrebbe compensare con un minor rimborso per metro quadro.
In questa ordinanza applicativa avviene un ennesima penalizzazione di ampie metrature che ottengono a scalare , elevando i numero dei metri quadri, un rimborso via via minore. I cittadini che possiedono una abitazione ampia sono penalizzati fortemente rispetto a chi possiede piccole metrature e questo senza motivazione alcuna di legge.
Non necessariamente ad una piu ampia metratura corrisponde una maggior capacità di spesa e ricchezza personale e quindi una minor dipendenza dal contributo statale rispetto ai possessori di unita immobiliari di metratura inferiore ai 120 mq. E comunque, anche se fosse vera tale asserzione, ciò non giustificherebbe un trattamento penalizzante per costoro, oltretutto cittadini già gravati da maggiori oneri fiscali a causa dell’ampia metratura .
In tale dramma, quale la perdita della casa e delle unita immobiliari costituenti reddito, si è fatta una differenza sostanziale di trattamento tra cittadino e cittadino in palese violazione dell’art.3 della Costituzione e dell’art 47 della Costituzione riguardante il risparmio a fine della proprietà dell’abitazione. Non necessariamente a una grande metratura di immobile corrisponde una capacità di spesa da parte del cittadino che , potrebbe maggiormente, a causa dell’ampia metratura della propria abitazione, esser costretto a rinunciare al ripristino dell’edificio in quanto incapace di affrontare una spesa personale per lui insostenibile, impedito in questo appunto, dal minor rimborso ottenuto in base a questa ordinanza.
Ampia metratura necessita di maggior investimento e se a questo corrisponde un minor contributo, la possibilità del restauro diventa , con molte più probabilità, irrealizzabile; impedendo così, de facto, il diritto al ritorno in possesso della propria abitazione agibile e in sicurezza antisismica.
Per cui ricapitolando : trattamento discriminatorio per chi possiede unita immobiliari di ampia metratura rispetto a chi possiede metrature sotto i 120 mq e creazione di maggiori ostacoli economici (che potrebbero essere totalmente ostativi) al ripristino della propria abitazione negando di fatto un rimborso sufficiente alla piena ristrutturazione a differenza dei cittadini con metrature inferiori a 120 mq, obbligando così tali cittadini alla rinuncia della ristrutturazione della propria abitazione.
Sussiste inoltre disparità di trattamento tra cittadino e cittadino a favore di coloro che possiedono edifici di interesse culturale (art.13 e vincolati ai sensi dell’art 136 del DLgs n.42/2004) ai quali viene corrisposto il 100% del rimborso (80% + 20%).
Tale disposizione legislativa sembra implicitamente sostenere la possibilità che l’edificio di interesse storico debba essere comunque salvato e ripristinato mentre non sussista la volontà esplicita del medesimo intendimento nei confronti di tutti i restanti cittadini che, essendo proprietari di edifici privi di caratteristiche di storicità, vengono trattati in modo differente dimenticando totalmente il valore affettivo e materiale che tali edifici rappresentano per gli stessi.

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